Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 2008, n. 9103
Rifiuti - Dlgs 22/1997 e Dlgs 152/2006 - Piazzole ecologiche comunali - Natura di deposito temporaneo - Esclusa
Nelle piazzole ecologiche comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti sono svolte attività di deposito preliminare in vista dello smaltimento che, come tali, devono essere regolarmente autorizzate.
È questa l’opinione costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadita dalla recente sentenza 8 febbraio 2008, n. 9103 con la quale il Collegio ha altresì ricordato che è da escludersi che tali ecopiazzole possano essere considerate alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, poiché in alcun modo può ritenersi luogo di produzione dei rifiuti l'intero territorio comunale.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 febbraio 2008, n. 9103
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