Regolamento Commissione Ce 967/2009/Ce
Rifiuti destinati al recupero in paesi non Ocse - Modifica del regolamento 1418/2007/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione delle Comunità europee
Regolamento 15 ottobre 2009, n. 967/2009/Ce
(Guue 16 ottobre 2009 n. L 271)
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (Ce) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi.
La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione va pertanto modificato di conseguenza,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L’articolo 1 bis del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1 bis
Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.
Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento."
Articolo 2
L’allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See
