Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2022, n. 38572
Rifiuti - Veicoli fuori uso ex articolo 3, comma 1 e 2, lettera b), Dlgs 209/2003 - Importazione in assenza della documentazione prevista dal regolamento 1013/2006/Ce - Reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 259, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Natura dei veicoli importati come "fuori uso" - Condizioni - Consegna al Centro di raccolta - Individuazione del veicolo come "fuori uso" già al momento di consegna al trasportatore - Condizioni - Destinazione in modo univoco al Centro di raccolta - Sussistenza
La destinazione in modo univoco alla rottamazione dei veicoli acquistati li classifica come rifiuti speciali fin dal momento della "consegna" al trasportatore per l'importazione in Italia.
La Corte di Cassazione nella sentenza 13 ottobre 2022, n. 38572 ha confermato la misura cautelare del sequestro di veicoli provenienti dal Regno Unito e acquistati dal titolare di un'azienda indagato per il reato ex articolo 259, Dlgs 152/2006 di spedizione illecita di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso. Il trasporto era avvenuto senza alcuna documentazione per la spedizione transfrontaliera come invece prevede il regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti.
Di fronte alle doglianze del ricorrente secondo il quale il materiale importato non poteva essere classificato come "rifiuto", la Suprema Corte ha ricordato che nella definizione di veicoli fuori uso ex articolo 3, comma 1 e 2, lettera b), Dlgs 209/2003, rientrano i veicoli consegnati ad un Centro di raccolta. Nel caso di specie la società del ricorrente svolgeva in via principale l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici qualificandosi così come "Centro di raccolta" come indicato dalla norma. Nel caso di specie poi la "consegna" che qualifica i veicoli come "fuori uso" è già quella fatta al trasportatore, poiché fin dall'inizio è stata impressa univocamente la destinazione finale dei beni al Centro di raccolta. Pertanto la classificazione dei veicoli acquistati come "fuori uso" è stata stabilita fin dall'inizio delle operazioni d'importazione.
Il richiamo ad altra pronuncia della Sezione terza (21 giugno 2011, n. 29973) laddove "consegna" è quella al Centro di raccolta (come letteralmente dice la norma), non coglie nel segno perché in quel caso i veicoli potevano ancora essere "distolti" dalla rottamazione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 ottobre 2022, n. 38572
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