Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2010, n. 659
Rifiuti - Articoli 12, comma 1 e 52, comma 2, Dlgs 22/1997 ora articolo 190, Dlgs 152/2006 - Registro di carico e scarico - Omessa tenuta - Responsabilità - Soggetto delegato alla gestione dell'impianto - Sussiste
Nel caso in cui l'illecito amministrativo sia riferibile ad un ente collettivo, esso è tenuto al solo pagamento della sanzione in solido con la persona fisica che materialmente abbia posto in essere l'attività vietata.
Così afferma la Cassazione civile (sentenza 18 gennaio 2010, n. 659) secondo la quale, una volta accertato in fatto che il soggetto sia stato specificamente delegato alla gestione di quel ramo d'azienda, in quanto egli rappresenta organicamente l'ente e, sulla base dell'ordinamento interno all'azienda era a lui riferibile l'attività di quello specifico settore.
Il trasporto di rifiuti pericolosi, nella fattispecie liquidi derivanti dallo sviluppo fotografico, senza il prescritto registro di carico e scarico costituisce reato ai sensi degli articoli 12, comma 1 e 52, comma 2, Dlgs 22/1997 (ora articolo 190, Dlgs 152/2006).
Corte di Cassazione
Sentenza 18 gennaio 2010, n. 659
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