Sentenza Corte di Cassazione 21 febbraio 2011, n. 6256
Trasporto rifiuti non pericolosi - Articolo 256, comma 4, Dlgs 156/2006 - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Reato formale di pericolo - Pregiudizio concreto dell'ambiente - Non richiesto
Il reato formale di pericolo sanzionato dall’articolo 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 si configura a prescindere dalla idoneità della condotta contestata a recare un concreto pregiudizio per l’ambiente.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 6256/2011), è chiara l’intenzione del Legislatore di sanzionare la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti, anche nel caso di condotte “meramente formali”.
La Suprema Corte ha conseguentemente confermato la condanna inflitta a un soggetto autorizzato, sorpreso a trasportare rifiuti senza adeguata copertura, come invece prescritto dall’Albo gestori; nel far ciò la Cassazione ha escluso qualsiasi rilevanza all’obiezione del trasportatore secondo il quale, viste le ottime condizioni meteorologiche del giorno del controllo, il trasporto sarebbe avvenuto senza alcun rischio di pregiudizio ambientale dovuto all’esposizione del carico agli agenti atmosferici.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 febbraio 2011, n. 6256
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