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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 9 marzo 2010, cause riunite C-379/08 e C-380/08

Direttiva 2004/35/Ce- Responsabilità ambientale - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II

Le misure già decise a seguito di contradditorio con i soggetti coinvolti, poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già avviata, possono essere modificate dalla P.a. competente ai fini di una migliore tutela ambientale.
In tali casi va comunque garantito il diritto degli operatori interessati ad essere ascoltati (salvo che nelle ipotesi di urgenza), mentre i proprietari dei terreni sui quali devono essere disposte le misure devono essere invitati a presentare le proprie osservazioni (sentenza 9 marzo 2010, cause riunite C-379/08 e C-380/08).
Secondo la Cge, inoltre, la direttiva 2004/35/Ce non osta alle normative dei Paesi membri che consentono alle proprie autorità di subordinare il diritto degli operatori destinatari delle misure di riparazione all’utilizzo dei loro terreni, a condizione che realizzino i lavori imposti; questo vale anche quando tali terreni non siano interessati da tali misure in quanto già bonificati o non inquinati.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 9 marzo 2010, n. C-379/08 e C-380/08

(Guue 1 maggio 2010 n. C 113)

Principio "chi inquina paga" - Direttiva 2004/35/Ce- Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II