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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 10 settembre 2015, n. 4225

Discariche non autorizzate - Proprietario del terreno incolpevole - Diffida alla rimozione dei rifiuti -  Responsabilità solidale - Articolo 3, comma 32, legge 549/1995 -  Abrogazione per oggettiva incompatibilità con disciplina sopravvenuta - Articoli 240, 242 e 245, Dlgs 152/2006 -  Obblighi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino - Gravano su responsabile contaminazione - Esclusivamente

La legge 549/1995, laddove stabilisce che gli obblighi di bonifica ricadono anche (e in via solidale) in capo al proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, è da ritenersi implicitamente abrogata.
Con queste motivazioni il CdS (sentenza 4225/2015) ha confermato l'annullamento di un provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, legge 549/1995, con cui il MinAmbiente aveva diffidato il proprietario di un'area - su cui altri avevano realizzato discariche abusive - a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla messa in sicurezza d'emergenza del sito.
Il comma 32 della legge 549/1995, sottolinea il CdS, è da ritenersi abrogato per ragioni di oggettiva incompatibilità con la sopravvenuta normativa primaria in tema di distribuzione degli oneri relativi a depositi illegali di rifiuti, contenuta nel Titolo V alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Il Dlgs 152/2006, come già sottolineato dall'Adunanza plenaria dello stesso CdS (ordinanza 21/2013), è infatti chiara nello stabilire che il proprietario "incolpevole" è obbligato solo ad adottare le cd. "misure di prevenzione", mentre gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Consiglio di Stato

Sentenza 10 settembre 2015, n. 4225