Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2017, n. 9132
Rifiuti - Registro di carico e scarico - Tenuta presso luogo diverso dall'impianto di gestione dei rifiuti - Sanzione "diretta" - Articolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006 - Non applicabile - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Applicabilità - Responsabilità amministrativa dell'organizzazione ex Dlgs 231/2001 - Articolo 25-undecies - Sussistenza
Il "Codice ambientale", pur stabilendo l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di gestione dei rifiuti, all'articolo 258 non sanziona il loro mantenimento in un luogo differente.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che nella sentenza 9132/2017 sottolinea come l'articolo 258 (Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori) del Dlgs 152/2006 sanzioni amministrativamente "la omessa tenuta del registro tout court".
Nel caso giunto in giudizio, in cui la tenuta del registro presso la sede legale dell'impresa (invece che presso l'impianto) era costata a un privato la condanna per inosservanza delle prescrizioni autorizzative (articolo 256, comma 4), la Suprema Corte ha deciso di rinviare la sentenza – che ha anche condannato la società al pagamento di una sanzione pecuniaria in quanto responsabile ex articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 – al Tribunale di Vicenza, considerata l'impossibilità di evincere con certezza, dalle motivazioni della stessa, se l'autorizzazione rilasciata all'impianto prescrivesse espressamente, o meno, il mantenimento del registro presso lo stabilimento.
Respinta invece la richiesta di non applicabilità della sanzione nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nella comunicazione di inizio attività in procedura semplificata (articolo 214, Dlgs 152/2006), visto che questa “sostituisce l’autorizzazione a tutti gli effetti”.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 febbraio 2017, n. 9132
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