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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione del 16 settembre 2021, n. 34398

Terre e rocce da scavo - Gestione come sottoprodotti - In presenza di molteplici irregolarità su prescrizioni e comunicazione ex articoli 4 e 21 Dpr 120/2017 (es. criteri identificazione sottoprodotto, comunicazione attestante la natura dei materiali, siti di provenienza e destinazione e finalità reimpiego) - Esclusione - Sussistenza - Omessa osservanza delle relative regole - Reato di gestione illecita ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Risponde di gestione illecita di rifiuti il soggetto che trasporta e conferisce terre e rocce da scavo, senza le autorizzazioni, non avendo indicando i criteri per qualificarle come sottoprodotti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 settembre 2021, n. 34398 in merito alla gestione illecita, ex articolo 256, comma 1 lettera a) del Dlgs 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da 500 metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti da un cantiere Toscano. Non essendo disponibili elementi di giudizio che consentono di individuare con certezza il materiale sequestrato come sottoprodotto, se ne deduce la natura di rifiuto riscontrando una serie di irregolarità addebitabili al produttore in concorso con la società gerente il sito a cui i materiali erano destinati. A nulla rileva quanto fatto valere dalla ricorrente adducendo a sua discolpa l'errore formale nella compilazione dei moduli di cui al Dpr 120/2017 e l'immediata regolarizzazione. Non solo mancava l'indicazione dei requisiti, ex articolo 4 del Dpr citato, per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto (es. generate durante la realizzazione di un'opera). Ma anche la dichiarazione, ex articolo 21, presentava irregolarità sull'individuazione delle particelle dei siti di provenienza e destinazione, oltre alle finalità del reimpiego (non ripristino ambientale, ma produzione di conglomerato cementizio) ed era comunque pervenuta dopo numerosi trasporti effettuati senza comunicare la natura di sottoprodotto del materiale conferito. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 16 settembre 2021, n. 34398