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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanze Gip Tribunale di Asti 13 gennaio 2011

Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti ex legge 205/2008 - Questione di legittimità costituzionale

Il Gip di Asti ha richiesto un giudizio di legittimità costituzionale sulla legge 205/2008 con la quale è stata introdotta nell’ordinamento una “presunzione assoluta” di appartenenza delle vinacce esauste alla categoria dei sottoprodotti.
“Confortato” dalla previa bocciatura della qualifica automatica delle ceneri di pirite come sottoprodotti (sentenza costituzionale 28/2010), il Gip astigiano sottolinea che la “presunzione assoluta” preclude l’accertamento del “caso concreto” previsto dalla norma generale sui sottoprodotti, operando così una ingiustificata riduzione della sfera di operatività della direttiva Ue sui rifiuti (ordinanza 13 gennaio 2011).
La legge 205/2008, ricordiamo, stabilisce che le vinacce, le bucce e i raspi derivanti da vinificazione e distillazione, utilizzate come combustibili nel medesimo ciclo produttivo dopo essere state sottoposte esclusivamente a trattamenti di tipo meccanico fisico, sono da considerarsi sottoprodotti.
La Camera di Consiglio costituzionale si terrà il prossimo 21 settembre.

Tribunale

Ordinanza 13 gennaio 2011

Ambiente - Rifiuti - Vinacce esauste - Classificazione come sottoprodotti - Introduzione di una presunzione assoluta di esclusione dalla categoria dei rifiuti - Contrasto con la disciplina comunitaria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che esigono la verifica in concreto dell'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto