Sentenza Corte di Cassazione 27 luglio 2011, n. 29973
Veicoli fuori uso - Dlgs 152/2006 - Trasporto sfornito di formulario - Nozione di veicolo fuori uso - Presenza di sostanze pericolose - Da accertare - Trasporto presso il centro di raccolta - Non compreso
Per la Corte di Cassazione il veicolo diventa normativamente “fuori uso”, e quindi rifiuto, solo con la materiale consegna al centro di raccolta e non già con la consegna a un trasportatore autorizzato.
La Suprema Corte ha perciò annullato – senza rinvio – la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Trento a un trasportatore sorpreso a trasportare un carico di veicoli presso il centro di rottamazione, sfornito del formulario di identificazione dei rifiuti (sentenza 29973/2011).
Oltre a fornire la suddetta nozione “restrittiva” di “veicolo fuori uso alla luce del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e del Dlgs 209/2003 (“Veicoli fuori uso”) , la Cassazione sottolinea altresì che al fine di considerare un veicolo come rifiuto pericoloso (Cer 16 01 04) è necessario non solo che lo stesso sia fuori uso, ma che contenga anche i liquidi o le altre componenti pericolose; in caso contrario, va applicato il Cer 1601016 che caratterizza un rifiuto non pericoloso.
Corte di Cassazione
Sentenza 27 luglio 2011, n. 29973
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