Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2014, n. 28442
Rifiuti pericolosi - Trasporto non autorizzato - Articolo 260-ter, comma 4, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà confisca - Articolo 324, C.p. - Sequestro del mezzo da parte della polizia giudiziaria - Revoca - Esclusa
Non essendovi dubbio che l'articolo 260-ter del “Codice ambientale” preveda la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, la restituzione del mezzo sequestrato è esclusa.
Con questa motivazione la Cassazione (sentenza 28442/2014) ha rigettato il ricorso contro il sequestro probatorio di un automezzo sorpreso a raccogliere materiale ferroso di risulta.
L'articolo 324 del Codice penale, argomenta il Giudice, stabilisce il principio in base al quale le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240 dello stesso C.p., non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. Ed è proprio “ai sensi” dell'articolo 240 che l'articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale", stabilisce la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi (fatta salva la estraneità del proprietario).
Il principio che esclude l'obbligo di confisca per i mezzi “non intrinsecamente pericolosi (…) o la cui detenzione non sia intrinsecamente illecita”, espresso dalla stessa Cassazione nella sentenza 32942/2013, non è applicabile nel caso specifico, visto che il mezzo sequestrato era in possesso di una targa falsa.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2014, n. 28442
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