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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2012, n. 6648

Terre e rocce da scavo - Articolo 186, Dlgs 152/2006 - Regime di deroga -  Onere della prova - Grava sull'imputato

Chi intende avvalersi del regime di deroga dalla normativa sui rifiuti previsto dall’articolo 186 del Dlgs 152/2006, deve sempre dimostrare la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni richieste dalla stessa norma.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (sentenza 6648/2012) alla luce della natura eccezionale dell’articolo 186 del Dlgs 152/2006, che escludendo – a determinate condizioni — le terre e le rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti, costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto contenuta nella stesso “Codice ambientale” (articolo 183), e indirettamente una causa di esclusione della punibilità per i reati che hanno come presupposto i rifiuti (articolo 256 e seguenti).
“Chiunque” può commettere il reato di gestione non autorizzata di rifiuti stabilito dall’articolo 256, sottolinea poi la Cassazione, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti esercenti professionalmente l’attività di gestione di rifiuti o meno.

Corte di Cassazione

Sentenza 20 febbraio 2012, n. 6648