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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2018, n. 8026

Terre e rocce da scavo - Natura di sottoprodotto ex articolo 183bis, Dlgs 152/2006 - Superamento limite sostanze inquinanti ex articolo 2, Dpr 120/2017 - Negazione - Natura di rifiuto - Sussistenza - Traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Integra il reato di traffico illecito di rifiuti, il trasporto non autorizzato di terre e rocce da scavo contaminate con sostanze inquinanti in misura superiore ai limiti tabellari (infatti questa condizione esclude che siano sottoprodotti).
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 20 febbraio 2018, n. 8026, ribadito che le terre e rocce da scavo vanno considerate rifiuti e non sottoprodotti quando le stesse risultano contaminate da sostanze inquinanti in misura superiore  ai limiti tabellari (ex articolo 2, comma 1, lettera c), Dpr 120/2017) e quando vi è stata la totale inosservanza delle procedure previste per il successivo riutilizzo del materiale.
Nel casi di specie, l’imputato siciliano trasportava abusivamente terre e rocce da scavo da un cantiere edile, classificandoli erroneamente come sottoprodotti; in realtà, essendo le stesse contaminate da sostanze inquinanti, rientravano nella disciplina dei rifiuti e come tali, il loro trasporto andava autorizzato, incorrendo viceversa nel reato ex articolo 260, Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8026