Delibera Autorità energia 2 agosto 2012, n. 347
Modalità di invio dei dati all'Autorità da parte dei gestori del servizio idrico integrato ai fini della determinazione delle tariffe
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 2 agosto 2012, n. 347/2012/R/IDR
(Gu 20 agosto 2012 n. 193)
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 2 agosto 2012
Visti:
— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006);
— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto legge 70/2011), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 commi 14 e 15;
— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: Dpr 244/2001) ;
— la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/2010);
— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato" (di seguito: Dpr 116/2011);
— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
— la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
— la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: Cipe) del 18 dicembre 2008, n. 117 (di seguito: deliberazione Cipe 117/08);
— la deliberazione della Commissione nazionale di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (di seguito: Conviri) n. 17 del 19 dicembre 2009 (di seguito: deliberazione Conviri 17/09) e il suo regolamento di applicazione;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR;
— la deliberazione dell'Autorità 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito DCO 204/2012/R/IDR);
— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici — Il metodo tariffario transitorio" (di seguito DCO 290/2012/R/IDR).
Considerato che:
— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
— in particolare, sono state trasferite all'Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
— in relazione ai poteri attribuiti all'Autorità:
— l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/1995 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
— l'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge stabilisce anche che l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle richieste compiute nell'esercizio del potere richiamato al precedente alinea, ovvero nel caso in cui le informazioni fornite risultino non veritiere;
— con la deliberazione 74/2012/R/IDR e stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
— con il DCO 204/2012/R/IDR l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione e propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;
— alla consultazione di cui al precedente punto hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorità;
— come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, al fine di tener conto degli esiti referendari e alla luce delle esigenze di aggiornamento, emerge l'esigenza di adottare con urgenza un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione;
— la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e pertanto è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti;
— a tal fine, con il DCO 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio;
— le analisi condotte sulle banche dati in possesso delle amministrazioni locali e nazionali hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attività di definizione della metodologia tariffaria transitoria;
— come evidenziato nel già citato DCO 290/2012/R/IDR, i metodi tariffari attualmente vigenti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, risultano adeguati a perseguire le finalità alla base della metodologia tariffaria transitoria, in quanto non ricorrono le esigenze di adeguamento a seguito degli esiti referendari, ne di aggiornamento, dal momento che i metodi applicati nelle due Province prevedono già l'aggiornamento annuale.
Considerato, infine, che:
— la deliberazione Conviri 17/09 ha istituito il Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche (Siviri), disponendo quale termine per la raccolta dati il 30 settembre di ogni anno;
— ai fini dell'esercizio delle potestà di regolazione, l'Autorità ha istituito con la deliberazione GOP 35/08 un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli esercenti dei settori dell'energia elettrica e del gas.
Ritenuto che:
— sia conseguentemente necessario procedere ad una richiesta di dati e documentazione rivolta a tutti i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: Sii), rinviando ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano nel territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
— pur in attesa di una più organica definizione delle funzioni che potranno essere svolte dagli enti d'ambito, nulla osti affinché le medesime informazioni siano inviate parallelamente all'Autorità e agli enti d'ambito, competenti per territorio.
Ritenuto, inoltre, che:
— considerata la finalità dell'utilizzo delle informazioni richieste ai fini tariffari, laddove il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati o la documentazione richiesta, salva l'applicazione di quanto previsto al richiamato articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, l'Autorità debba individuare procedure per la determinazione d'ufficio della tariffa, e che tale determinazione debba essere tale da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori.
Ritenuto, infine, che:
— anche al fine di evitare inutili duplicazioni, l'ampiezza e complessità delle informazioni richieste con il presente provvedimento, nonché la diversa finalità, giustifichino la sospensione della scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione Conviri 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema Siviri, per i gestori tenuti a tale adempimento;
— la raccolta dati in oggetto sostituisca gli obblighi di comunicazione di cui all'allegato alla deliberazione Cipe 117/08, per i gestori tenuti a tale adempimento;
— sia opportuno estendere anche ai gestori del Sii gli obblighi di anagrafica istituiti con la deliberazione GOP 35/08, al fine di raccogliere gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità
Delibera
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
— allegato 1 è l'allegato 1 al presente provvedimento recante la modulistica per la dichiarazione di veridicità che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del gestore, ai sensi del presente provvedimento;
— Altri servizi idrici sottende tutte le attività attinenti ai servizi idrici, ad esclusione di quelle comprese nel SII, inclusa la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari; sono escluse tutte le attività attinenti la produzione elettrica;
— Ambito (Ato) è l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148, del Dlgs 152/2006, come eventualmente modificato, ai sensi della legge 42/2010, dalle legislazioni regionali competenti per ciascuna porzione di territorio;
— Anagrafica operatori è la base dati dei soggetti operanti nei settori regolati contenente gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'Autorità, istituita ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
— Ente d'ambito è l'Ente locale istituito con legge regionale ai sensi della legge 42/2010, o, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato, l'Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148, del Dlgs 152/2006;
— Ente d'ambito prevalente è l'Ente d'ambito che, con riferimento all'anno 2011, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione/adduzione forniti da un gestore che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di Ato;
— Fonti contabili obbligatorie sono i documenti contabili richiesti obbligatoriamente per legge, ovvero:
• nel caso di Enti locali: il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, e le scritture inventariali;
• per tutte le altre tipologie di gestori: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge;
— Gestore di servizio idrico integrato o Gestore del Sii è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del Sii in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso;
— Metodo tariffario Cipe è la metodologia di determinazione delle tariffe conforme alla deliberazione Cipe 117/08"1;
— Proprietario è, con riferimento ad un insieme di cespiti utilizzati nell'ambito del Sii, il soggetto giuridico che ne ha la proprietà;
— Servizio idrico integrato (Sii) sottende i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché gli usi industriali gestiti contestualmente, sia laddove il servizio sia svolto integrando i singoli servizi citati, sia laddove i singoli servizi siano gestiti separatamente.
Articolo 2
Presentazione dei dati all'Autorità
2.1 Entro e non oltre il 15 ottobre 2012 31 ottobre 20122, tutti i gestori del Sii, che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, trasmettono all'Autorità e all'Ente d'ambito nel cui territorio viene fornito il servizio, i dati e la documentazione conformi alle disposizioni del presente provvedimento.
2.1-bis Il termine di cui al precedente comma è fissato al 15 novembre 2012 per i gestori del Sii le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario Cipe3.
2.2 I gestori che svolgono esclusivamente il servizio di captazione/adduzione in una pluralità di Ato ed i gestori che forniscono servizi di depurazione fruiti da Ato diversi, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, trasmettono i dati e la documentazione conformi alle indicazioni del presente provvedimento all'Autorità e all'Ente d'Ambito prevalente.
2.3 La trasmissione, di cui al precedente comma e assicurata con le medesime modalità, anche dai gestori che non aderiscono alla gestione unitaria dell'Ente d'ambito o che non sono compresi nella pianificazione predisposta dall'Ente medesimo.
2.4 La trasmissione, di cui al comma 2.1 e effettuata in formato elettronico compilando la modulistica approvata con determina dal responsabile dell'ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici e pubblicata sul sito dell'Autorità ed e corredata dalle fonti contabili obbligatorie che certificano tutti gli elementi di costo e di investimento, ivi indicati.
2.5 La modulistica, di cui al comma 2.4 e corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante:
a) di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile del gestore del Sii o del proprietario, tenuta ai sensi di legge;
b) di validità del titolo autorizzatorio sulla base del quale il gestore sta gestendo il Sii, nei territori interessati;
c) di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa, allegando una relazione che illustra i criteri di riconciliazione e le evidenze documentali sottostanti.
2.6 L'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.
2.7 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, la tariffa sarà determinata d'ufficio nei casi in cui:
a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall'Autorità;
b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
2.8 Con successivo provvedimento l'Autorità individuerà criteri per la determinazione d'ufficio delle tariffe di cui al comma 2.7 tali da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori.
2.9 Eventuali richieste di rettifica dei dati trasmessi, inoltrate successivamente alla scadenza di cui al comma 2.1, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico del gestore che richiede la rettifica, il cui ammontare sarà successivamente determinato dall'Autorità.
Articolo 3
Modalità di trasmissione
3.1 Tutti i dati richiesti nonché la documentazione relativa alle fonti contabili obbligatorie, di cui al comma 2.4 e quella relativa al prospetto di raccordo, di cui al comma 2.5, lettera c), sono trasmessi all'Autorità, in formato elettronico, all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, compilata conformemente alle istruzioni pubblicate contestualmente.
3.2 La modulistica, di cui al comma 2.5, lettere a) e b) e riportata nell'allegato 1 e deve essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al punto precedente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
3.3 Le medesime informazioni sono trasmesse all'Ente d'Ambito competente territorialmente, secondo le modalità predisposte da quest'ultimo o, in assenza di indicazioni, presso la sede dell'Ente medesimo in forma cartacea.
Articolo 4
Sospensione di obblighi precedenti
4.1 La scadenza del 30 settembre, di cui alla deliberazione Conviri 17/09, per la fornitura dei dati sul sistema Siviri, è sospesa.
Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
5.1 Ai sensi della deliberazione GOP 35/08, a decorrere dal 1° settembre 2012, i gestori del Sii sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorità, compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm.
5.2 Le disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione di quanto disposto al precedente comma 5.1, non si applicano ai gestori del Sii che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano nonché nella Regione autonoma Valle d'Aosta4.
5.3 Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1, è pubblicato sul sito internet dell'Autorita www.autorita.energia.it, sulla Gazzetta ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
5.4 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dpr 244/2001, il presente provvedimento e altresì comunicato alle associazioni Anci, Anea, Anfida, Anida e FederUtility.
Allegato 1
Note redazionali
Questo alinea è stato aggiunto dalla delibera 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR.
Termine così modificato rispetto al precedente del 15 ottobre 2012 dalla delibera 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR.
Comma aggiunto dalla delibera 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR.
La frase "nonché nella Regione autonoma Valle d'Aosta" è stata aggiunta dalla delibera 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR.
