Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2012, n. 34505

Responsabilità amministrativa degli Enti  - Dlgs 231/2001 - Sequestro a fini di confisca del profitto del reato - Presupposti - Gravi indizi della responsabilità dell'Ente - Necessità

In caso di responsabilità amministrativa dell'ente ex Dlgs 231/2001 per fatto di dipendenti e collaboratori, per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto, servono gravi indizi di responsabilità a carico della persona giuridica.
La Corte (sentenza 10 settembre 2012, n. 34505) ha stabilito che il "fumus delicti" per l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto, richiede l'accertamento di gravi indizi di responsabilità dell'ente che, sebbene se non dimostrano senza dubbio l'attribuibilità dell'illecito all'ente con certezza, tuttavia consentono di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza. Poi verrà verificato l'altro presupposto della misura cautelare (il "periculum in mora", cioè la sequestrabilità del profitto o prezzo da reato confiscabile).
A differenza di quanto accade nel sistema del Codice penale, nel sistema "231" le misure cautelari interdittive e quelle reali sono messe sullo stesso piano in quanto non solo intervengono su oggetti analoghi ma sono destinate ad anticipare l'applicazione delle sanzioni principali e obbligatorie, quelle subordinate all'accertamento della responsabilità dell'ente. Quindi, per l'applicazione della confisca come misura cautelare occorre l'accertamento del verificarsi sostanzialmente degli stessi presupposti delle misure cautelari interdittive. Ricordiamo che il Dlgs 121/2011 ha esteso a diversi reati ambientali la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 per fatto/reato commesso da dipendenti e amministratori.

Corte di Cassazione

Sentenza 10 settembre 2012, n. 34505