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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2018, n. 33044

Responsabilità amministrativa degli Enti  - Dlgs 231/2001 - Misure cautelari nei confronti dell'Ente - Sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti dell'Ente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Legittimità della impugnazione del provvedimento da parte della persona fisica autrice del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente - Insussistenza

La persona fisica autrice del reato che è il presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente ex Dlgs 231/2001 non può impugnare il sequestro preventivo disposto solo nei confronti dell'Ente.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 17 luglio 2018, n. 33044 relativamente alla vicenda di una società campana nei confronti della quale era stato disposto un sequestro preventivo ai sensi degli articoli 19-53 Dlgs 8 giugno 2001, n. 231. La Suprema Corte ha ricordato che la persona fisica autrice del reato presupposto è un soggetto terzo rispetto al sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti della persona giuridica. L'Ente è chiamato a rispondere per un fatto proprio che ha per presupposto il reato compiuto dalla persona fisica ma è che è "attribuito" alla persona giuridica secondo criteri di imputazione oggettivi e soggettivi propri.
La persona fisica non è coindagata o coimputata per lo stesso illecito, non è la persona alla quale le cose sono state sequestrate, dovendo identificarsi questa nella persona giuridica. La persona fisica non è, almeno in astratto, la persona che avrebbe diritto alla restituzione di quanto in sequestro, essendo i beni appartenenti all'Ente. Pertanto la persona fisica autrice del reato non è legittimata a impugnare il provvedimento di sequestro disposto esclusivamente nei confronti della società e solo per l'illecito che quest'ultima avrebbe compiuto.

Corte di Cassazione

Sentenza 17 luglio 2018, n. 33044