Sentenza Consiglio di Stato 24 settembre 2012, n. 5067
Acque - Gestione servizio idrico - Assegnazione - Bando di gara - Partecipazione - Associazione temporanea di imprese - Legittimità - Presupposti - Divieto utilizzo dello strumento per alterare la concorrenza
La costituzione di una associazione temporanea tra imprese (A.t.i.) sovradimensionata per partecipare a una gara per l'affidamento del servizio idrico è illegittima se mira a attuare comportamenti restrittivi della concorrenza.
Il Consiglio di Stato (sentenza 24 settembre 2012, m. 5067) ha ribaltato la decisione del Tar, favorevole alle imprese, e dato ragione all'Autorità antitrust che aveva multato le società per comportamento anti concorrenziale in una vicenda relativa a un bando di gara per individuare un socio privato interessato a rilevare il 40% del capitale di una società pubblica per la gestione dei servizi idrici (disciplinati dall'articolo 141 e seguenti Dlgs 152/2006).
Il Supremo Collegio non ha messo in discussione la funzione economico-sociale del contratto di associazione temporanea di imprese (A.t.i.) né la tipicità legale dello stesso, ma il fatto del suo concreto utilizzo con finalità anticoncorrenziale e, quindi, per il perseguimento di interessi illeciti, circostanza provata nel caso di specie con conseguente annullamento della decisione del Tar e conferma delle sanzioni amministrative irrogate dall'Antitrust.
Consiglio di Stato
Sentenza 24 settembre 2012, n. 5067
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