Sentenza Consiglio di Stato 10 settembre 2014, n. 4599
Servizi locali di rilevanza economica - Gestione - Modalità - Affidamento in house - Legittimità -Sussiste - Sindacabilità del Giudice - Condizioni - Limiti - Solo se irrazionale, illogico e arbitrario
L'affidamento "in house" dei servizi pubblici locali è una delle modalità con cui la P.a. può gestire i servizi pubblici e se motivato è scelta discrezionale insindacabile dal Giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 ribadisce il diritto vigente sull'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica dopo che la Corte Costituzionale (sentenza 199/2012) ha dichiarato illegittimo il regime previgente delineato dall'articolo 4, Dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 e successive modifiche. Attualmente, l'affidamento può avvenire: ricorrendo al mercato, cioè tramite gara pubblica o partenariato pubblico-privato (gara "a doppio oggetto" con cui si sceglie il socio privato e si affida il servizio), oppure con l'affidamento diretto in house.
Se la pubblica Amministrazione decide di affidare il servizio "in house" e segue le regole sull'affidamento elaborate dalla Giurisprudenza europea (nonché "codificate" di recente dalla direttiva 2014/24/Ue) la sua scelta non è sindacabile dal Giudice, a meno di irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Consiglio di Stato
Sentenza 10 settembre 2014, n. 4599
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