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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 226

Acque - Servizio idrico - Articolo 148, Dlgs 152/2006 - Autorità d'ambito regionale - Natura giuridica - Ente locale - Trasferimento personale all'Autorità idrica regionale - Legittimità - ussiste - Trasferimento tra pubbliche Amministrazioni

La Autorità d'ambito è qualificabile come "Ente locale", ed è quindi legittima la norma regionale che regola il trasferimento del personale della stessa Autorità ad altra Amministrazione ex Dlgs 165/2001 sul passaggio dei dipendenti pubblici per trasferimento di attività.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale (sentenza 11 ottobre 2012, n. 226) rigettando la richiesta di illegittimità della legge pugliese che regolava i il trasferimento del personale della (soppressa) Ato Puglia alla nuova Autorità idrica pugliese. Infatti ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente), l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla Regione, alla quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.
Da ciò consegue la sua qualificazione come "Ente locale" e quindi la legittimità della norma della Puglia che nel trasferire tutte le funzioni in materia idrica dall'Ato alla nuova Autorità idrica pugliese (in ciò applicando il comma 186-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sulla soppressione delle Ato) ne ha trasferito il relativo personale ai sensi dell'articolo 31, Dlgs 165/2001 (passaggio di dipendenti di amministrazioni, enti pubblici loro consorzi o strutture, per effetto del trasferimento di attività).

Corte Costituzionale

Sentenza 11 ottobre 2012, n. 226

(Gu 17 ottobre 2012 n. 41)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (Ato Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese con inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, non applicata durante il periodo della sua vigenza - Cessazione della materia del contendere - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, articolo 11, comma 1 - Costituzione, articoli 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (Ato Puglia) - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, articolo 11, comma 1, quale sostituito dall'articolo 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 - Costituzione, articoli 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (Ato Puglia) - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura riferita all'articolo 120 Cost., per mancata evocazione nella delibera consiliare di autorizzazione all'impugnazione e per difetto di motivazione - Reiezione - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, articolo 11, comma 1, quale sostituito dall'articolo 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 - Costituzione, articoli 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità' d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (Ato Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del Dlgs n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, articolo 11, comma 1, quale sostituito dall'articolo 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 - Costituzione, articoli 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma.