Sentenza Corte di Cassazione 25 giugno 2012, n. 25148
Rifiuti da manutenzione delle infrastrutture - Dlgs 152/2006 - Luogo di produzione dei rifiuti - Luogo di concentramento - Successiva valutazione del materiale - Richiesta
Il deposito dei residui bituminosi derivanti dal rifacimento della illuminazione pubblica ai bordi del terreno limitrofo alla strada non soddisfa i requisiti del “luogo di concentramento” dei rifiuti da infrastrutture.
La Corte di Cassazione (sentenza 25148/2012) ha risposto così a un’impresa responsabile del rifacimento della illuminazione pubblica comunale che, dopo essere stata condannata in primo grado per abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006), è ricorsa in Cassazione lamentando la mancata applicazione della disciplina speciale derogatoria prevista dall’articolo 230 del “Codice ambientale” a favore dei rifiuti da manutenzione delle infrastrutture.
La norma in questione consente di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti – ove effettuare quindi il deposito temporaneo — il “luogo di concentramento” dove il materiale tolto d'opera viene trasportato, per la successiva valutazione finalizzata all'individuazione del materiale direttamente riutilizzabile.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 giugno 2012, n. 25148
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