Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2012, n. 21655
Rifiuti speciali - Dlgs 152/2006 - Reato di trasporto non autorizzato - Natura di reato istantaneo - Unico trasporto - Sussiste
Corte di Cassazione
Sentenza 8 giugno 2012, n. 21655
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione terza penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
(omissis)
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) (omissis)
avverso l'ordinanza n. 1172/2009 Tribunale Libertà di Roma, del 22/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere (omissis);
lette le conclusioni del Pg: rigetto del ricorso.
Fatto
Motivi della decisione
Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava si di un automezzo utilizzato per l'illecito trasporto di rifiuti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dal Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256.
I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse necessario perchè prodromico alla confisca obbligatoria per il tipo di reato.
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato (omissis) deducendo:
— che l'attività per cui è processo è stata del tutto occasionale;
— che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla commissione del reato.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Tutte le fase di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione; la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dal Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1.
La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale.
La deduzione della Difesa, secondo la quale l'indagato esercitava l'attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non esonerava l'indagato dall'obbligo di munirsi di un titolo abilitativo perchè il reato in esame si configura come istantaneo — e non abituale — e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica con la conseguenza che è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato.
In merito alla residua censura, si rileva che il Dlgs n. 152 del 2006, articolo 259, u.c. (che prevede per il reato di trasporto illecito dei rifiuti la confisca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a concludere che colui che non ha partecipato alla commissione del reato, nè ai profitti che ne derivano, sia ammesso a provare la sua buona fede (Cassazione Sezione 3 sentenza 46012/2008).
Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede competente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010