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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 maggio 2020, n. 15965

Rifiuti - Trasporto illecito rifiuti - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Sequestro del veicolo - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Confisca - Non applicazione - Misura premiale ex articolo 452-undecies, Codice penale - Applicabilità alle contravvenzioni ex Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Diversità tra gli scopi della confisca ex 452-undecies, Codice penale e la confisca per alcune contravvenzioni prevista dal Dlgs 152/2006 - Sussistenza

La disposizione premiale ex articolo 452-undecies, Codice penale che dispone la non applicazione della confisca in caso di messa in sicurezza, bonifica, e ripristino ambientale si applica solo agli "ecoreati".
Importante puntualizzazione della Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2020, n. 15965) in relazione alle doglianze del titolare di una impresa del Lazio condannato per trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) e a cui era stato sequestrato l'autocarro con cui aveva effettuato il trasporto. I Supremi Giudici hanno negato che alla fattispecie contravvenzionale in esame potesse applicarsi l'articolo 452-undecies del Codice penale che prevede che la confisca non si applica nel caso in cui l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza e se del caso, alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Tale misura premiale però si applica sono a determinati "ecoreati" (come inquinamento ambientale, disastro ambientale, impedimento del controllo, traffico materiale radioattivo). Tale confisca ha natura riparatoria-risarcitoria.
Ha invece natura punitiva-sanzionatoria la confisca prevista per i reati contravvenzionali del Dlgs 152/2006. Pertanto la diversità di trattamento risulta giustificata dalle diverse ragioni dei due tipi di confisca. Nessuna disparità, inoltre, sussisterebbe dato che se da un lato per gli ecoreati abbiamo il meccanismo premiale dell'articolo 452-undecies, Codice penale, per le contravvenzioni del Dlgs 152/2006, ricorda la Cassazione, abbiamo un particolare meccanismo di estinzione del reato riservato dall'articolo 318-bis e seguenti, alle sole contravvenzioni.

Corte di Cassazione

Sentenza 27 maggio 2020, n. 15965