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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2020, n. 3747

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Sospensione condizionale della pena - Articolo 452-quaterdecies, comma 4 - Condizioni - Accertamento concreto e oggettivo della presenza di un danno o di un pericolo per l'ambiente - Necessità – Sussistenza - Concessione della sospensione in modo automatico in presenza delle condizioni - Esclusione - Sussistenza

La sospensione condizionale della pena per traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies, C.p.) può essere subordinata all'eliminazione del danno per l'ambiente che va però accertato.
In altre parole secondo la Cassazione (sentenza 20 gennaio 2020, n. 3747) il Giudice nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del danno o pericolo per l'ambiente causato dalla condotta, occorre che individui l'esistenza di tale pericolo o danno per l'ambiente. La vicenda riguardava il gestore di una cava per la coltivazione di inerti calcarei in Puglia.
Ai sensi dell'articolo 452-quaterdecies, Codice penale (traffico illecito di rifiuti) il Giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o pericolo per l'ambiente. Ma se non c'è l'oggettivo accertamento di una condizione di danno o di pericolo per l'ambiente non si può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione di tale pericolo o danno.
Infine per la Suprema Corte anche se si fosse in presenza di condizioni di danno o di pericolo per l'ambiente, la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione di tali condizioni non costituisce un automatismo, ma rappresenta una facoltà del Giudice. Nel caso di specie la Corte di merito ha esercitato tale facoltà senza in alcun modo argomentare le ragioni della propria scelta.

Corte di Cassazione

Sentenza 29 gennaio 2020, n. 3747