Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2013, n. 16209
Rifiuti - Articolo 188, Dlgs 152/2006 - Trasporto - Formulario - Onere di diligenza del trasportatore
Il trasportatore di rifiuti è tenuto ad operare seguendo il canone dell'ordinaria diligenza in base alla quale egli può (e deve) facilmente riscontrare la discrepanza tra quanto documentato nel formulario e quanto effettivamente trasportato.
Inoltre, prosegue la Corte di Cassazione nella sentenza 14 marzo 2013, n. 16209, è onere del trasportatore verificare che l'impianto di destinazione dei rifiuti sia autorizzato perchè anche questa verifica rientra tra i dati verificabili con l'ordinaria diligenza. Tale verifica dev'essere effettuata anche qualora i rapporti professionali tra trasportatore e impianto siano di lunga durata perchè la tipologia del rifiuto conferito potrebbe essere nuova e quindi la relativa autorizzazione a riceverli da verificare.
Tutto ciò in ragione del fatto che la volontà del Legislatore nel campo della gestione dei rifiuti, ricorda ancora la Cassazione, è quella di "impedire comodi trasferimenti di adempimenti e responsabilità".
Corte di Cassazione
Sentenza 9 aprile 2013, n. 16209
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