Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2015, n. 43613
Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Formulario di trasporto rifiuti - Natura - Attestazione del privato - Atto pubblico - Non rientra - Differenza con certificato di analisi - Articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Richiamo articolo 483 C.p. - Applicazione esclusivamente "quoad poenam"
Il formulario di trasporto dei rifiuti (Fir), a differenza del certificato di analisi che risponde ad esigenze di certezza pubblica e proviene da soggetto abilitato, non ha natura di atto pubblico e non è destinato a provare la verità.
Da ciò consegue che la mera consegna di un formulario contenente dati non veritieri agli organi di polizia giudiziaria, secondo la Suprema Corte (sentenza 43613/2015), non può integrare "autonomamente" il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483, C.p.).
Il richiamo a tale articolo (che prevede la reclusione fino a due anni) contenuto nell'articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 (trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti), si applica "esclusivamente quoad poenam" (cioè ai fini dell'irrogazione in concreto della pena).
La Cassazione ha così annullato "senza rinvio" - limitatamente al reato di cui all’articolo 483 C.p. “perché il fatto non sussiste” - la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva condannato un privato che aveva falsamente attestato alla Polizia provinciale la corretta gestione dei rifiuti mediante la produzione della fotocopia di un Fir alterato. Annullamento "con rinvio", invece, per rideterminazione della pena, in ordine reato previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 ottobre 2015, n. 43613
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