Conclusioni Avvocato generale Ue 16 maggio 2013, causa C-203/12
Cambiamenti climatici - Emission Trading System - Direttiva 2003/87/Ce - Obbligo annuale restituzione quote per coprire emissioni prodotte - Inosservanza - Sanzioni - Applicabilità - Immediata e indiscriminata a prescindere dalla ragione della mancata restituzione - Violazione del principio di proporzionalità della direttiva - Sussiste
La sanzione per mancata restituzione quote di emissione ex direttiva 2003/87/Ce (Emission Trading System, Ets) va proporzionata distinguendo chi non restituisce quote sufficienti perché non ne ha abbastanza e non le ha reperite sul mercato, da chi viola l'obbligo di restituzione pur avendone a sufficienza per "coprire" le emissioni prodotte.
Queste le conclusioni dell'Avvocato generale Ue presentate il 16 maggio 2013 (Causa C-203/12) sulla questione pregiudiziale posta da un Giudice svedese: la legge di quel paese attuativa della direttiva 2003/87/Ce stabiliva (ratione temporis) la condanna dell'impresa alla medesima sanzione per mancata restituzione quote, anche quando era pacifico che il gestore era in possesso di quote sufficienti ma non le aveva restituite a causa di un semplice disguido.
La legge svedese dunque va contro la direttiva, che all'articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2003/87/Ce richiede la proporzionalità del sistema sanzionatorio, non un'applicazione "automatica" e immediata senza valutazione delle circostanze, applicando la stessa "multa" anche a chi non ha adempiuto l'obbligo pur avendo quote a sufficienza e non si sia reso colpevole di alcun maggiore inquinamento rispetto alla quantità autorizzata.
Avvocatura generale Ue
Conclusioni 16 maggio 2013, causa C-203/12
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