Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 aprile 2015, causa C-148/14

Emission trading – Restituzione delle quote di emissione - Verifiche supplementari - Emissioni sottostimate - Determinazione della portata dell'obbligo di restituzione delle quote – Ammenda forfettaria – Articolo 16,  paragrafo 1 e 3 - Applicabilità

Nel caso di “verifiche supplementari” dalle quali risulti che le emissioni comunicate, verificate e restituite sono state sottostimate, non si applicano le ammende previste dal regolamento Ue (ma solo quelle degli Stati membri).
A dirlo è la Corte di Giustizia Ue (sentenza 29 aprile 2015, causa C-148/14), secondo la quale l’ipotesi in questione ricade nel campo di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2003/87/Ce, disposizione che affida agli Stati membri il compito di sanzionare qualsiasi comportamento in contrasto con le disposizioni della direttiva.
Sebbene il numero delle quote restituite sia risultato alla fine insufficiente, in quanto basato su emissioni sottostimate, per la Cge non è invece applicabile il paragrafo 3 dello stesso articolo 16, il quale stabilisce direttamente a livello Ue che nei confronti del gestore che non adempie all’obbligo di restituzione delle quote di emissione entro il termine di scadenza annuale, deve essere applicata un’ammenda forfettaria di 100 euro per ogni tonnellata di CO2 equivalente non restituita.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 29 aprile 2015, n. C-148/14

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/Ce – Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione – Determinazione della portata dell'obbligo di restituzione delle quote – Sanzioni – Articolo 16, paragrafi 1 e 3