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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia 3 ottobre 2013, n. C-113/12

Allevamento di suini - Liquame immagazzinato e utilizzato come fertilizzante – Responsabilità personale del produttore per il rispetto della normativa in materia di rifiuti e di fertilizzanti - Articolo 8, direttiva 75/442/Cee - Classificazione come "rifiuto" o come "sottoprodotto" – Presupposti – Onere della prova

Quando un produttore consegna i rifiuti a un'impresa di recupero autorizzata, o dispensata dall'autorizzazione, è solo quest'ultima impresa, e non il precedente detentore, ad avere la responsabilità di compiere le operazioni di recupero nel rispetto della disciplina.
Il caso nasce da un allevamento intensivo inglese che, dopo essersi accordato con soggetti terzi interessati ad acquistare il letame prodotto come fertilizzante, era stato obbligato in sede di licenza dalla P.a. a controllare che tale rifiuto venisse poi recuperato/utilizzato nella rigorosa osservanza delle norme.
Dopo aver evidenziato che spetta al Giudice nazionale garantire che i terreni siano ben identificati e idonei per le quantità di letame che verrano cedute, la Corte di Giustizia (sentenza della causa C-113/12) sottolinea come la consegna di tali rifiuti alle imprese di recupero da parte del produttore “non possa essere subordinata, nei confronti di quest'ultimo, a condizioni volte a renderlo responsabile del rispetto, da parte dei suddetti imprenditori, della normativa dell'Unione in materia di rifiuti”.
A consegna compiuta è infatti l'impresa destinataria a diventare “detentore” dei rifiuti, cui compete, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 75/442/Cee applicabile ai fatti in causa (ora sostituita dalla direttiva 2008/98/Ce), provvedere eventualmente al recupero degli stessi conformandosi alla direttiva.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 3 ottobre 2013, n. C-113

Ambiente – Direttiva 75/442/Cee – Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni – Classificazione come "rifiuto" o come "sottoprodotto" – Presupposti – Onere della prova – Direttiva 91/676/Cee – Mancato recepimento – Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti