Sentenza Corte di Cassazione 14 novembre 2018, n. 51475
Rifiuti - Lolla di riso - Esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti - Condizioni - Requisiti per la qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Qualifica come rifiuto della lolla di riso miscelata con rifiuti - Sussistenza - Cancellazione ex Dm 186/2006 dall'elenco dei rifiuti recuperabili in modalità semplificata ex Dm 5 febbraio 1998 - Conseguenze - Esclusione in assoluto della qualifica come rifiuto - Insussistenza - Riutilizzo come lettiera per allevamenti zootecnici - Sussistenza - Destinazione ad attività diversa - Riconsiderazione della qualifica- Necessità - Danno ambientale - Deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale - Articolo 300, comma 1, Dlgs 152/2006 - Inquinamento atmosferico da illecita combustione di rifiuti tramite termovalorizzatore - Sussistenza - Articolo 300, comma 2, Dlgs 152/2006 - Assenza dall'aria dall’elenco di parametri - Irrilevanza - Applicazione di misure diverse da quelle compensative - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Impossibilità
A meno che rispetti i requisiti per poter essere qualificata come sottoprodotto, la lolla di riso non riutilizzata nella produzione di lettiere per allevamenti zootecnici deve essere qualifica come rifiuto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 51475/2018) nel respingere il motivo di ricorso sul punto contro una condanna inflitta dal Tribunale di Milano.
La Suprema Corte deduce tale principio dal Dm 186/2006 che, "al fine di consentirne il riutilizzo" in attuazione della legge 304/2008, ha cancellato il residuo del processo di sgranatura del riso dall'elenco dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata, ai fini della produzione di lettiere zootecniche (Dm 5 febbraio 1998).
Secondo la Suprema Corte, tale modifica è connessa all'attività di recupero ivi indicata e non comporta che la lolla di riso non possa più essere qualificata, in assoluto, come rifiuto: nel caso venga destinata ad una diversa attività (come la termovalorizzazione), quindi, diventa necessario riconsiderarne la qualifica, valutando in particolare se i requisiti per la qualifica come sottoprodotto (ai sensi dei sopravvenuti articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e Dm 264/2016) sono rispettati. Circostanza da escludersi quando, come nel caso giunto in giudizio, la lolla di riso viene miscelata con rifiuti "di ogni genere".
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La Suprema Corte ha confermato una condanna di risarcimento del danno al MinAmbiente in un caso di prolungata immissione nell'ambiente di inquinanti derivanti dalla illecita combustione dei rifiuti.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 51475/2018), infatti, non può esservi dubbio sul fatto che l'aria costituisca una risorsa naturale ("essendone anzi una delle più importanti, se non la più importante, per ogni essere animale e vegetale") il cui deterioramento, se "significativo e misurabile", rappresenta un danno ambientale ai sensi dell'articolo 300, comma 1, Dlgs 152/2006.
Il fatto che il successivo comma 2 della stessa norma non contenga alcun riferimento all'aria (ma solo alle acque, al terreno e alle specie e gli habitat protetti), secondo la Suprema Corte, non appare dirimente: limitandosi unicamente a individuare una varietà di possibili danni, la norma in questione rappresenta solo una "specificazione che non vale certo a escludere l'aria dal novero delle risorse naturali".
Il Giudice ha così confermato la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha condannato i responsabili di un termovalorizzatore, nel quale erano stati inceneriti rifiuti differenti da quelli autorizzati, al risarcimento del danno ambientale - considerata l'impossibilità del ripristino ex articolo 311, Dlgs 152/2006 - in favore del MinAmbiente.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 novembre 2018, n. 51475
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