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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2014, n. 326

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Misure interdittive - Revoca - Condizioni - Risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze del reato - Necessità

In caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato di dipendenti e amministratori (Dlgs 231/2001) le misure interdittive applicate all'Ente sono revocate solo se il danno è integralmente risarcito e ne siano state eliminate le conseguenze dannose.
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 8 gennaio 2014, n. 326) nell'annullare la decisione di merito che aveva revocato le misure interdittive cautelari nei confronti di un Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per reati commessi dai suoi amministratori (nella specie: corruzione). I Supremi Giudici hanno sottolineato che ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 231/2001 la revoca delle misure interdittive può essere disposta solo se: il danno è stato integralmente risarcito; la società si è adoperata per eliminare le conseguenze dannose del reato; l'Ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. Le circostanze devono concorrere.
L'Ente in questione, a detta della Cassazione, non risulta avere adempiuto tali condizioni, dato che la società non si è adoperata per mettere a disposizione dei danneggiati il risarcimento, o di fare in modo che il danneggiato potesse prendere la somma senza necessità di un'ulteriore collaborazione dell'Ente danneggiante. Di qui l'annullamento della revoca delle misure cautelari e il rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione

Sentenza 8 gennaio 2014, n. 326