Sentenza Corte di Cassazione 25 marzo 2019, n. 12876
Sostanze pericolose – Trasporto – Attività di bonifica delle cisterne utilizzate e contaminate da rifiuti pericolosi – Infortuni mortali e non dei lavoratori dell’impresa appaltatrice esecutrice dei lavori – Reati di omicidio colposo aggravato e lesioni personali ex articoli 589 e 590, Codice penale – Responsabilità dei datori di lavoro delle imprese committenti – Sussistenza – Violazione degli obblighi generali di sicurezza ex articolo 2087, Codice civile – Sussistenza – Omessa valutazione dei rischi derivanti da interferenze e connessa attività di coordinamento e cooperazione ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici - Articoli 2087 e 2050, Codice civile, articolo 26, Dlgs 81/2008 – Per omessa verifica delle necessarie autorizzazioni alle attività di gestione rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006) – Culpa in eligendo - Sussistenza – Posizione di garanzia del produttore dei rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 quale soggetto cui sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (cd. produttore giuridico) – Sussistenza – Responsabilità amministrativa delle imprese ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 – Sussistenza
Risponde di omicidio colposo chi senza verificarne la professionalità affida la bonifica di serbatoi contaminati da rifiuti pericolosi a soggetto non autorizzato che decede per le operazioni.
È quanto emerge tra i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza 25 marzo 2019 n. 12876 vertente (tra le altre) sulla responsabilità per l'infortunio mortale occorso al titolare di una impresa incaricata da terzi, senza la preventiva verifica dell'idoneità tecnico professionale alla gestione di rifiuti pericolosi, di effettuare operazioni di bonifica su dei tank container che dall'esito di un trasporto di zolfo erano rimasti contaminati da acido solfidrico.
Con la pronuncia in parola, che ha disposto il parziale annullamento della relativa sentenza di appello della Corte di Bari, il Giudice di legittimità ha sottolineato che il committente di lavori di bonifica è titolare di una precisa posizione di garanzia che gli impone, tre altre, di controllare l’affidabilità professionale dei soggetti delegati alla gestione dei rifiuti (verificando, evidentemente, anche la titolarità dell’autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006).
Fonti della posizione di garanzia dell'imprenditore, ricorda la Suprema Corte con la sentenza, sono gli articoli 2050 (esercizio di attività pericolose) e 2087 (responsabilità generale del datore di lavoro) del Codice civile, 26 del Dlgs 81/2008 (affidamento di lavori, servizi e forniture).
L'inosservanza dei citati precetti, evidenzia la pronuncia in parola, rende il committente della bonifica imputabile per "culpa in eligendo" del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche ex articolo 589 del Codice penale.
(VD)
Corte di Cassazione
Sentenza 25 marzo 2019, n. 12876
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