Sentenza Corte di Cassazione 31 gennaio 2024, n. 4210
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Elementi costituivi dell'illecito - Mancata adozione/Inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ex articoli 6 e 7, Dlgs 231/2001 e 30, Dlgs 81/2008 - Sufficienza - Esclusione - Deficit di organizzazione (mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi) - Necessità - Sussistenza - Altri elementi costitutivi - Reato presupposto, immedesimazione organica rafforzata tra autore del reato ed Ente, nesso causale tra reato e colpa di organizzazione - Necessità - Sussistenza - Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente - Reato presupposto commesso nell'interesse o vantaggio dell'Ente (articolo 5, Dlgs 231/2001) - Criteri distinti - Configurabilità - Violazione delle norme antinfortunistiche con l'intento di conseguire un risparmio di spesa per l'Ente indipendentemente dal suo raggiungimento (interesse) - Violazione sistematica della normativa antinfortunistica ricavandone un vantaggio per l'Ente indipendentemente dalla volontà di ottenerlo (vantaggio) - Sussistenza - Violazione della normativa antinfortunistica da parte delle figure apicali di una società - Omessa adeguata formazione dei dipendenti - Scopo di conseguire un'utilità per la società in termini di risparmio di spesa - Infortunio del lavoratore - Responsabilità delle persone fisiche per il reato presupposto di lesioni personali colpose (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) - Responsabilità dell'Ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza
Perché l'Ente risponda ex "231" non basta rilevare l'assenza del modello organizzativo, ma serve riscontrare un deficit di organizzazione, dimostrando che non sono stati predisposti accorgimenti idonei a prevenire il reato.
Con la sentenza 4210/2024 la Corte di Cassazione torna sui presupposti idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex Dlgs 231/2001. Ricordando per l'appunto che la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti agli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001 (e all'articolo 30 del Dlgs 81/2008) non è sufficiente a fondare la responsabilità della persona giuridica, "ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa".
Gli elementi costitutivi dell'illecito dell'Ente, come ricorda il Collegio, sono infatti molteplici. Tali sono: il reato presupposto commesso dalla persona fisica e la relazione organica e teleologica tra l'autore del reato presupposto e l'Ente (cd. immedesimazione organica rafforzata); la colpa di organizzazione dell'Ente, e dunque la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; il nesso causale tra il reato e la colpa.
Nella specie il reato accertato dai Giudici emiliani - lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica - era addebitabile a figure apicali della società che avevano violato sistematicamente la normativa antinfortunistica allo scopo di conseguire un'utilità per l'Ente. Veniva inoltre accertata la mancata predisposizione da parte della società non solo di specifici modelli organizzativi, ma anche degli accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi (deficit organizzativo). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 31 gennaio 2024, n. 4210
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