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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2014, n. 12230

Rifiuti - Lastre dismesse di asfalto - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Condotta occasionale - Rientra - Confisca obbligatoria - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Funzione dissuasiva - Rientra

Le lastre dismesse di asfalto derivano dalla demolizione di un manufatto che ha per oggetto un’opera costruita dall’uomo, mentre le terre e rocce derivano da attività di escavazione che ha per oggetto il terreno.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 12230/2014) ha confermato la condanna per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, nei confronti del titolare di una ditta di lavori edili stradali,  sorpreso a trasportare lastre dismesse di asfalto (Cer 170302) senza essere iscritto all’Albo gestori ambientali.
Il reato di trasporto non autorizzato sanzionato dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006, ricorda la Suprema Corte, è integrato anche in presenza di una condotta occasionale, non essendo richiesta né continuità del trasporto, né abitualità della condotta.
La Cassazione è inoltre “ferma” nel ritenere assoggettabile a confisca obbligatoria l’automezzo adibito al trasporto dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 259 dello stesso “Codice ambientale”, norma che trova il suo fondamento non nelle pericolosità intrinseca della cosa, ma sulla base della funzione dissuasiva e generalpreventiva attribuitale dal Legislatore.

Corte di Cassazione

Sentenza 14 marzo 2014, n. 12230