Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 febbraio 2018, n. 7709

Rifiuti non pericolosi - Ristrutturazione edilizia - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Responsabilità dell'imprenditore a titolo commissivo o omissivo - Per omessa vigilanza su operato dipendenti - Sussistenza

In caso di abbandono di rifiuti la responsabilità ricade in capo al datore di lavoro, sia che la sua condotta sia commissiva sia omissiva per mancata vigilanza.

È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709 sottolineando la responsabilità degli imprenditori in caso di reato di abbandono incontrollato di rifiuti, ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, che rispondono del reato a titolo sia commissivo sia omissivo per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti.

Nella fattispecie, la responsabilità per il reato di abbandono di rifiuti provenienti da un'opera di ristrutturazione edilizia cade sull'imprenditore Valdostano, pur non essendo stato l'autore materiale dello sversamento in discarica, per non aver vigilato sulla condotta del lavoratore, autore dell'illecito.

Corte di Cassazione

Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709