Sentenza Corte di Cassazione 1° aprile 2014, n. 14952
Terre da scavo - Materiale di provenienza alloctona - Articolo 186, Dlgs 152/2006 - Inapplicabile - Materiali da scavo di provenienza alloctona e di risulta edile - Articolo 41-bis, Dl 98/2013 - Non applicabile
La nuova disciplina semplificata per le terre e rocce da scavo, dettata dall'articolo 41-bis del Dl 69/2013 (cd. “Fare”), non si applica in presenza di materiale di risulta edile proveniente da altri siti.
La Corte di Cassazione (sentenza 14952/2014) ha così dichiarato inamissibile il ricorso contro una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, presentato dal responsabile di un sito non autorizzato dove venivano depositate ingenti quantità di terre da scavo e materiale da demolizione edilizia, sottoposte nella stessa area a vagliatura e selezione granulometrica.
Questo perché la cernita e la selezione rientrano, ai sensi del Dlgs 152/2006, tra le operazioni di recupero dei rifiuti, e quindi i materiali residuati dalle attività di demolizione edilizia sono sottoposti alla disciplina apposita sino al completamento di tali operazioni.
Le terre e rocce da scavo che presentano sostanze esterne, sottolinea poi il Giudice richiamandosi a alla sentenza 32797/2013, sono sottratte alla disciplina dei rifiuti solo in presenza di caratteristiche chimiche che escludano pericolosità per l'ambiente, approvazione del progetto di reimpiego e prova dell'avvenuto reimpiego nel rispetto del progetto approvato.
Corte di Cassazione
Sentenza 1° aprile 2014, n. 14952
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