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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2017, n. 41607

Sottoprodotti - Evoluzione normativa -  Condizione della certezza del riutilizzo - Nozione ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Nozione ex articolo 183, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006 - Materiali da demolizione -  Destinazione a futura incerta nuova costruzione -  Applicabilità disciplina sottoprodotti - Negazione - Disciplina dei rifiuti- Sussistenza

In materia di sottoprodotti, l’evoluzione normativa della nozione ha sempre considerato tali quelle sostanze delle quali sin dall’inizio fosse certa la destinazione al riutilizzo.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 13 settembre 2017, n. 41607, ripercorso la storia della nozione di sottoprodotto nell’evoluzione normativa. Poste le ulteriori condizioni previste dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 affinché una sostanza possa essere esclusa dalla normativa sui rifiuti, la condizione che c’è sempre stata è quella della certezza del riutilizzo. Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 183, comma 1, lett. p) e articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, i sottoprodotti sono sempre stati quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo.
Nel caso concreto, l’imputato lombardo, imprenditore edile, che stoccava -senza autorizzazione- materiale edile da demolizione per una futura incerta nuova costruzione, non si può appellare alla qualifica di sottoprodotti dei suoi materiali (per questo infatti non vi era certezza del riutilizzo). È stata così confermata la condanna al reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.

Corte di Cassazione

Sentenza 13 settembre 2017, n. 41607