Sentenza Corte di Cassazione 7 settembre 2016, n. 37168
Rifiuti - Fresato d'asfalto - Applicazione del regime delle terre e rocce da scavo ex Dm 161/2012 - Esclusione - Nozione di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
La Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento giurisprudenziale che esclude la riconducibilità dei materiali bituminosi, provenienti da escavazione stradale, alla categoria delle terre e rocce da scavo.
In quanto proveniente dalla lavorazione del petrolio, ricorda la Suprema Corte nella sentenza 37168/2016, il fresato non rientra tra i materiali naturali ai quali si applica l'attuale regime speciale stabilito dall’Ordinamento per le terre e rocce da scavo (Dm 161/2012 e Dl 69/2013).
Ribadito il principio generale, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato contro una condanna per gestione non autorizzata e inosservanza delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006, dopo aver confermato che il fresato al centro del giudizio, non rispettando alcuna delle condizioni stabilite dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per poterlo qualificare come sottoprodotto (l'impresa aveva come oggetto anche la produzione del fresato, il concreto riutilizzo era incerto, la rilavorazione del materiale era necessaria e le garanzie richieste a tutela dell'ambiente e della salute erano assenti), non poteva che essere qualificato come un rifiuto e quindi gestito di conseguenza.
Corte di Cassazione
Sentenza 7 settembre 2016, n. 37168
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