Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2014, n. 2362
Appalti - Enti locali - Servizi strumentali - Affidamento gestione - Gara pubblica - Partecipazione - Società "in house" partecipata dagli Enti locali - Esclusione
Una società "in house" anche se svolge servizi pubblici locali non può partecipare a gare per appalti di servizi dovendo operare solo con gli Enti costituenti o partecipanti la società.
Il Consiglio di Stato si pronuncia (sentenza 8 maggio 2014, n. 2362) sull'articolo 13, Dl 223/2006, convertito in legge 248/2006 che vieta alle società "in house" possedute da Enti locali di partecipare a gare indette da terzi. La società "in house" ricorrente che si era vista annullare la vittoria di un appalto, lamentava che la disposizione non si applica nel caso di affidamento di servizi pubblici locali.
I Giudici però sono di diverso avviso. A tutela della concorrenza la società "in house" (che eserciti o meno servizi locali) non può partecipare a gare indette da terzi, potendo operare solo coi Comuni costituenti o partecipanti, senza prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, con esclusione dei servizi pubblici locali per i quali è stata costituita. I predetti servizi potrebbero essere svolti anche a favore di soggetti diversi da quelli "costituenti, partecipanti o affidanti", a patto che si tratti di soggetti erogatori degli stessi, quali sono, appunto i Comuni e non enti terzi come nel caso di specie.
Consiglio di Stato
Sentenza 8 maggio 2014, n. 2362
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