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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 ottobre 2021, n. 7093

Appalti verdi - Rifiuti - Affidamento del servizio di igiene urbana - Affidamento in house - Articoli 5 e 192, Dlgs 50/2016 - Applicazione dei criteri ambientali minimi (Cam) - Articolo 34, Dlgs 50/2016 - Esclusione - Legittimità - Sussistenza

È legittimo l'affidamento in house del servizio rifiuti da parte di un Comune il quale non applica i criteri ambientali minimi (Cam) ex articolo 34 del Dlgs 50/2016.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 22 ottobre 2021, n. 7093 che ha confermato la legittimità dell'affidamento di un Comune della Lombardia del servizio di gestione ambientale a una società in house. Respinte le doglianze di un'altra impresa che lamentava come nell'affidamento non fosse stato previsto il rispetto dei criteri ambientali minimi (Cam) ex articolo 34, Dlgs 50/2016 risultando quindi una disparità di trattamento tra soggetti che partecipano alla gara pubblica (in qui si applicano i Cam) e società pubblica affidataria in house non soggetta al rispetto dei criteri ambientali minimi.
Il Consiglio di Stato non ravvisa profili di irragionevolezza nell'articolo 34 del Dlgs 50/2016 che prevede l'obbligo di inserire i Cam solo nelle gare pubbliche perché queste clausole costituiscono un costo per l'operatore di mercato che, al momento della progettazione di una procedura ad evidenza pubblica, è giusto venga debitamente considerato dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo a base di gara. Una situazione diversa dall'affidamento in house che sconta la cosiddetta "motivazione rafforzata" (ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività) prevista dall'articolo 192, comma 2, Dlgs 50/2016 a carico della P.a. che vuole affidare il servizio in house e che non è prevista per l'affidamento con gara. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 22 ottobre 2021, n. 7093