Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2014, n. 2195
Impianto di recupero rifiuti contenenti stagno e rame - Emissioni - Campionamenti - Dpr 203/1988 e Dm 124/2000 - Da svolgersi dopo che l'impianto è entrato a regime - Revoca autorizzazione - Illegittima - Risarcimento danno per lesione diritto iniziativa economica - Sussiste
Non è scusabile l'errore della Provincia che, a seguito di campionamenti effettuati in violazione di un quadro normativo “sufficientemente univoco”, ha revocato l'autorizzazione a un impianto di recupero di rottami ferrosi.
Il Consiglio di Stato (sentenza 2195/2014) ha così confermato la condanna della Provincia a risarcire a un impianto di recupero il danno derivante dalla lesione di un legittimo diritto di iniziativa economica.
I campionamenti alla base dei provvedimenti provinciali (prima di diffida e poi) di revoca dell'autorizzazione, effettuati pochi giorni dopo il riavvio dell'impianto seguito a consistenti periodi di fermo, sono infatti da considerarsi inattendibili perché secondo le norme vigenti al tempo dei fatti (Dpr 203/1988 e Dm 124/2000), avrebbero dovuto essere svolti solo dopo che il forno fosse stato messo in condizione di operare a pieno regime.
È quindi evidente l'eccesso di potere che vizia gli atti della P.a., così come, ai fini del risarcimento del danno, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo (alla luce del criterio del “più probabile che non”) e la colpa della Provincia (che pure era stata avvisata dalla Regione).
Consiglio di Stato
Sentenza 28 aprile 2014, n. 2195
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: