Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 settembre 2014, causa C -525/212
Ambiente – Direttiva 2000/60/Ce – Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque – Recupero dei costi dei servizi idrici – Nozione di "servizi idrici"
La direttiva quadro sulla tutela delle acque (2000/60/Ce) non può essere interpretata nel senso che tutte le attività elencate dalla stessa tra i servizi idrici siano assoggettate al principio del recupero dei costi.
La Corte di Giustizia Ue (sentenza 11 settembre 2014) ha così respinto il ricorso presentato dalla Commissione Ue contro una legge tedesca che esclude taluni servizi, come l'arginamento a fini di produzione di energia idraulica e l'estrazione a fini di irrigazione, dalla categoria dei “servizi idrici” per i quali l'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce stabilisce il principio del recupero dei costi.
Secondo la Cge, invece, la direttiva – valutata alla luce degli obiettivi — non impone un obbligo generalizzato di tariffazione di tutte le attività connesse all'utilizzo delle acque, anche perché esistono altri strumenti per la gestione qualitativa delle acque. Se è vero che le diverse attività qualificate come servizi idrici dall'articolo 2, punto 38), possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi, “non si può tuttavia dedurre da ciò che, in ogni caso, la mancata tariffazione di tali attività pregiudicherebbe necessariamente la realizzazione di tali obiettivi”.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 11 settembre 2014, causa C -525/212
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