Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2014, n. 40533
Rifiuti - Reflui oleari - Raccolta finalizzata al deposito incontrollato - Sanzione per abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Applicabile - Ambito di applicazione della legge 574/1996 - Utilità dei reflui a fini agricoli - Richiesta
Quando la raccolta della sansa e delle acque di vegetazione è finalizzata al deposito incontrollato in contenitori o invasi, si applicano le sanzioni penali per abbandono di rifiuti previste dal Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione (sentenza 40533/2014) ha così dichiarato inammissibile il ricorso contro una condanna inflitta ai sensi del “Codice ambientale” (articolo 256, comma 2), nei confronti del proprietario di un terreno dove, all’interno di una vasca interrata e non permeabilizzata, era stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti oleari.
La Suprema Corte ha ritenuto logiche le motivazioni del Tribunale di merito che, alla luce delle circostanze di fatto, ha escluso che tale deposito possa essersi realizzato per ruscellamento dal terreno, come sostenuto dal ricorrente (che pure aveva effettuato la comunicazione al Comune, stabilita dalla legge, per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione).
Laddove i reflui oleari non vengono correttamente impiegati a fini agricoli, ribadisce in chiusura la Corte, lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollato degli stessi integra il reato previsto dall’articolo 256, comma 2 del “Codice ambientale”.
Corte di Cassazione
Sentenza 1 ottobre 2014, n. 40533
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