Sentenza Corte di Cassazione 13 dicembre 2022, n. 47032
Rifiuti - Attività agricola - Immissione dei liquami da allevamento nel terreno e nelle acque - Abbandono incontrollato di rifiuti - Reato ex articoli 192 e 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Esclusione - Ipotesi (articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006) - Pratica della fertirrigazione - Presupposti - Esistenza effettiva di colture in atto sui terreni, adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture - Necessità - Sussistenza
La pratica della fertirrigazione (distribuzione liquami da allevamento per la concimazione dei terreni) è sottratta alla disciplina sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 solo se sui terreni sono presenti colture in atto.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 47032/2022 nell'ambito di un procedimento per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ex articoli 192 e 256, comma 2, Dlgs 152/2006 contestato al legale rappresentante di un'azienda di allevamento per l'immissione di liquami nel terreno circostante, liberamente tracimati dalle vasche di raccolta e giunti sino alle acque superficiali del corso d'acqua sottostante. Il ricorrente contesta la mancata applicazione da parte dei Giudici della disciplina derogatoria di cui all'articolo 185, lettera f), Dlgs 152/2006 atteso che i liquami, frutto dell'attività agricola, "erano riutilizzati attraverso la pratica della fertirrigazione a fini produttivi".
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ricordando che la pratica della fertirrigazione non consiste nell'indiscriminato spandimento dei rifiuti fecali delle bestie sul terreno, presupponendo che tale operazione sia eseguita, adottando buone pratiche e non facendo tracimare il prodotto, "laddove si trovino a vegetare delle coltivazioni che da essa possano trovare giovamento". La pratica richiede infatti l'esistenza effettiva di colture in atto, l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e al fabbisogno delle colture e l'assenza di dati sintomatici "di una utilizzazione da diverse causali originata, quale, ad esempio, lo spandimento dei liquami lasciati scorrere per caduta". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 dicembre 2022, n. 47032
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