Sentenza Corte di Cassazione 6 marzo 2020, n. 9056
Rifiuti - Sansa di oliva - Conferimento su terreno in stato di abbandono senza spandimento e incorporazione - Abbandono di rifiuti - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica come sottoprodotti - Condizioni - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Rispetto - Insussistenza - Utilizzo come ammendante - Obbligo di preventiva comunicazione al Comune - Articolo 3, comma 1, legge 574/1996 - Sussistenza - Rilevanza ai fini della qualifica come sottoprodotto - Sussistenza
La mancata effettuazione della comunicazione preventiva al Comune di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ex legge 574/1996 spinge verso la qualifica delle stesse come rifiuti.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 9056/2020) nel respingere il ricorso presentato contro una condanna, inflitta dal Tribunale di Savona ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, nei confronti del soggetto responsabile di un abbandono su un terreno di alcuni metri cubi di rifiuti non pericolosi, costituiti da sansa d'oliva.
Nel caso specifico, il Giudice non ha avuto dubbi nell'escludere la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per qualificare la sansa in questione, come sostenuto dal ricorrente, quale sottoprodotto: la considerazione difensiva, secondo la quale la stessa sarebbe stata utilizzata come ammendante, è stata confutata dal Giudice non solo in considerazione della mancata comunicazione preventiva al Comune dell’utilizzazione agronomica, obbligatoria ai sensi della legge 574/1996 ("Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"), ma anche del "dato di fatto dirimente" che lo sversamento risultasse avvenuto in un oliveto in stato di sostanziale abbandono, "senza alcuna attività di spandimento e di incorporazione con il terreno".
La Cassazione ne ha approfittato per ricordare, più in generale, che la sussistenza delle condizioni ex articolo 184-bis per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto, considerata la natura eccezionale e derogatoria – in quanto "causa di esclusione di responsabilità penale" – di tale disciplina, grava sempre sulle spalle del soggetto che ne sostiene l'applicazione in giudizio.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 marzo 2020, n. 9056
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