Sentenza Corte di Cassazione 9 ottobre 2014, n. 41996
Gestione di rifiuti non autorizzata - Articolo 256, comma 1, lettera b) - Presidente del CdA - Rappresentanza legale della Spa - Esclusa - Delega all'amministratore - Facoltà di esercitare poteri dell'organo collegiale - Obbligo di vigilanza ambientale - Rientra
Una volta conferita la delega del Consiglio di amministrazione all’amministratore delegato, l’obbligo di vigilanza sulla gestione delle attività incidenti sulla tutela ambientale incombe su quest'ultimo, non sul Presidente del CdA.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 41996/2014), il Presidente del Consiglio di amministrazione di un Spa non può essere, da solo, considerato come “legale rappresentante” della persona giuridica, appartenendo tale rappresentanza all’intero CdA.
Quando il CdA delega le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a un singolo consigliere (amministratore) delegato, tale atto comporta il conferimento a quest’ultimo della facoltà di esercitare i poteri dell’intero organo collegiale, compreso l’obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure a tutela dell’ambiente.
Non è quindi “manifestatamente infondato” il ricorso presentato dal Presidente di un CdA condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006), nonostante avesse dimostrato in giudizio l’avvenuta delega delle responsabilità “ambientali”.
Corte di Cassazione
Sentenza 9 ottobre 2014, n. 41996
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