Sentenza Consiglio di Stato 27 ottobre 2014, n. 5308
Aria - Attività produttiva - Emissioni nocive - Cessazione - Ordinanza contingibile e urgente - Obbligo di comunicare avvio del procedimento - Non sussiste - Condizioni
Ragioni di particolare celerità possono giustificare l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente di sospensione dell'attività produttiva di emissioni nocive senza obbligo di avvisare dell'inizio del procedimento.
Il Consiglio di Stato (sentenza 27 ottobre 2014, n. 5308) conferma l'orientamento per il quale non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il contraddittorio con l'interessato rischia di svuotare l'ordinanza contingibile e urgente di quella effettività e rapidità in cui si sostanzia il provvedimento, determinando la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute.
I Giudici però precisano che ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 i provvedimenti contingibili e urgenti non sono esentati in automatico dall'obbligo di avvisare dell'avvio del procedimento, semplicemente si impone la verifica delle effettive e peculiari ragioni di celerità caso per caso.
Consiglio di Stato
Sentenza 27 ottobre 2014, n. 5308
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