Sentenza Consiglio di Stato 17 novembre 2014, n. 5619
Rifiuti - Recupero in regime semplificato - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Rigore procedimentale - Preclusione assoluta di autorizzazione postuma - Esclusa in ipotesi eccezionali - Forza maggiore - Rispetto delle norme sostanziali - Prova incontrovertibile - Richiesta
Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 5619/2014) ha accolto il ricorso contro una ordinanza sindacale, che imponeva al titolare di una fonderia di rimuovere, ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, un piazzale realizzato con le sabbie di scarto della fusione della ghisa.
Secondo il CdS, il Tar ha errato nel confermare l’ordinanza basandosi sulla sola violazione delle procedure per il recupero “semplificato” dei rifiuti previste dall’articolo 216 del “Codice ambientale”, perché il rigore procedimentale di tale disposizione può essere superato, in via eccezionale, nel caso in cui ricorrano circostanze di forza maggiore (non imputabili al privato) e il recupero in questione sia già stato autorizzato in precedenza.
Nel caso giunto all’esame del CdS, l’intervento di ampliamento del piazzale – legittimamente realizzato in precedenza utilizzando le medesime sabbie di scarto - fu necessitato dal rischio di cedimento dello stesso a seguito di abbondanti piogge.
Consiglio di Stato
Sentenza 17 novembre 2014, n. 5619
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: