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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2015, n. 272

Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Ambito di applicazione - Attività di fatto o secondarie o consequenziali - Rientrano - Minore o maggiore entità del volume di affari - Non rileva - Raccolta ambulante di rifiuti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Deroghe - Campo di applicazione - Disciplina sul commercio - Applicabile

Il Dlgs 152/2006 sanziona ogni attività svolta pure di fatto, o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di attività primaria diversa, che richieda per il suo esercizio un titolo abilitativo in materia di rifiuti.
La Suprema Corte (sentenza 8 gennaio 2015, n. 272) chiarisce così l’ambito di operatività dell’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, precisando, a seguito delle critiche della dottrina, “che l’uso del termine ‘chiunque’ non può ritenersi sufficiente per affermare che il precetto sia rivolto, indifferentemente, a tutti i soggetti che svolgono le attività indicate in assenza di titolo abilitativo”.
Questo perché il richiamo della norma sanzionatoria alla mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208-212 e 214-216 del Dlgs 152/2006, presuppone, secondo la Suprema Corte, che “ai fini della configurabilità del reato che la condotta posta in essere sia tra quelle astrattamente assentibili”.
Tra queste rientrano le attività economiche “di fatto”, come già stabilito dallo stesso Giudice con riferimento alla nozione di “impresa” ed “ente” applicabile ai fini del reato di abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2).

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La Cassazione esclude che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi, possa usufruire del regime di deroga previsto a favore dei rifiuti “ambulanti” dal Dlgs 152/2006.
Tale regime di deroga (articolo 266, comma 5), precisa la Suprema Corte nella sentenza 2864/2015 pubblicata il 22 gennaio, si applica nei soli casi in cui è effettivamente applicabile la disciplina sul “commercio ambulante” prevista dal Dlgs 114/1998, cioè in quelle ipotesi residuali di vendita su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo, non aventi valore storico-artistico.
La disciplina del Dlgs 114/1998 non si attaglia invece ai raccoglitori itineranti di rifiuti i quali svolgono un’attività del tutto diversa che, come precisato dalla stessa Corte nella sentenza 272 pubblicato l’8 gennaio scorso, rientra nel concetto di impresa (visto che presuppone una organizzazione minima, anche rudimentale, la predisposizione di un mezzo di trasporto e un ricavo economico).
La condotta in questione, se non autorizzata, deve quindi essere sanzionata in quanto gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dello stesso “Codice ambientale” (articolo 256, comma 1).

Corte di Cassazione

Sentenza 8 gennaio 2015, n. 272