Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2016, n. 21961
Rifiuti - Residui ferrosi - Conferimento - Gestione illecita - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Natura di reato istantaneo - Applicabilità - Presenza di indici da cui desumere una minima organizzazione dell'attività - Occasionalità della condotta - Esclusa - Sanzionabilità penale - Confermata
L'appello alla "occasionalità" della condotta, per evitare la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti, non può essere accolto in presenza di indici da cui desumere una (seppur) minima organizzazione dell'attività.
A dirlo è la Corte di Cassazione che ha annullato due sentenze di proscioglimento del Gip di Trani e rinviato gli atti al Tribunale pugliese (sentenze n. 21961 e n. 21959).
In entrambi i casi, riguardanti fattispecie di trasporto e commercio di residui ferrosi senza alcuna autorizzazione, la Cassazione ha escluso che si potesse parlare di "occasionalità" delle condotte alla luce dei quantitativi dei rifiuti in ballo (700 kg in un caso e quasi 3 tonnellate nell'altro), della destinazione da parte dei soggetti di veicoli adeguati e funzionali a tali attività e del fine di profitto perseguito dagli stessi.
Sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha bocciato anche l'affermazione del Gip pugliese secondo il quale il "conferimento" di rifiuti non rientrerebbe tra le condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006, visto che la condotta in questione, secondo la Cassazione, "allude, con linguaggio 'gergale'" alla condotta di commercio di rifiuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 maggio 2016, n. 21961
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